Con l’aggiornamento dell’articolo 9 della Costituzione e una legge ad hoc si completa un passaggio istituzionale non più rinviabile
di Loredana De Petris*
Oggi, alla luce delle crisi ambientali sempre più gravi e dell’emergenza costituita dai cambiamenti climatici in atto, la costituzionalizzazione dell’ambiente e il suo inserimento nei primi articoli era un passo non più rinviabile che peraltro ci vedeva in forte ritardo rispetto ad altri paesi. I temi ambientali avevano già avuto ampio rilievo in ambito UE, ad esempio nel trattato di Lisbona del 2009 e nelle costituzioni ri- formate con le norme ambientali in Belgio, Finlandia, Portogallo, Germania e Francia.
L’iter della riforma per inserire l’ambiente e gli animali in costituzione è stato complesso e laborioso. Il percorso inizia il primo ottobre 2019 con la calendarizzazione in prima commissione affari costituzionali del Senato del DDL 83 a mia prima firma e di altri DDL congiunti e viene designata come relatrice la senatrice Alessandra Maiorino.
L’art.1 della legge cost. n.1 del 2022 introduce un nuovo terzo comma all’articolo 9 della Costituzione che risulta così un testo all’avanguardia e rafforzato nei suoi obbiettivi: “la Repubblica promuove lo svi- luppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche negli interessi delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.”
L’ambiente considerato cosi nella sua accezione più sistemica (ambiente, ecosistemi e biodiversità) di- viene un valore primario costituzionalmente protetto, un principio fondamentale della Repubblica. Il tema della crisi ambientale è posto come elemento strutturale anche in ambito costituzionale e come paradigma per tutte le future scelte legislative.
Due sono gli elementi fortemente innovativi. Il richiamo alle future generazioni inserisce la responsabilità intergenerazionale nel tessuto costituzionale per la prospettiva dei diritti fondamentali di vita delle future generazioni, particolarmente importanti riguardo ai beni ecologici e alla conservazione degli ecosistemi. L’altro elemento è l’inserimento di una riserva di legge esplicita per la tutela degli animali (il testo originario del DDL prevedeva, ricalcando l’articolo 13 del Trattato di Lisbona del 2009, il riconoscimento degli animali come esseri senzienti), che rappresenta un segno concreto di una nuova cultura di rispetto per tutti gli esseri viventi. La riforma interviene quindi, in modo coerente con il nuovo articolo 9, anche sull’articolo 41 che risulta così modificato: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale e in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute e all’ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali e ambientali“.
Si stabilisce così la non comprimibilità della salva- guardia e protezione dell’ambiente e della salute da parte dell’iniziativa economica privata e, anzi, che l’attività economica, pubblica e privata, devono es- sere indirizzate anche ai fini ambientali. È dovere, dunque, del Parlamento legiferare in modo coerente con i nuovi dettati costituzionali spingendo sempre di più verso una transizione ecologica e dei Governi di impostare politiche di riconversione ecologica del sistema economico e delle infrastrutture.
Per comprender a pieno la portata innovativa di que- ste modifiche dell’articolo 9 e 41 occorre considerarle nel loro insieme. Avere elencato insieme tutela ambientale, della biodiversità e degli ecosistemi accomunate dall’interesse delle future generazioni e il richiamo esplicito dell’articolo 41 alla responsabilità ambientale dell’iniziativa economica, fornisce del- l’ambiente un quadro complessivo di ampio respiro sociale e politico.
La legge costituzionale di modifica dell’articolo 9 e 41 nel combinato disposto della consolidata giurisprudenza della Corte produrrà rilevanti conseguenze rispetto a numerose leggi esistenti, troppo spesso più attente alle esigenze del profitto e dell’economia che a quelle dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi e già oggi fondatamente sospette di illegalità e condizionerà, si spera, nuove leggi a tutela degli interessi della collettività e della salvaguardia ambientale. La riforma potrà indirizzare le attività economiche più saldamente verso una reale Green Economy, conferendo sostanza e coerenza al concetto di sostenibilità oggi ampiamente abusato nel suo utilizzo, perché chiarisce che la sostenibilità deve essere valutata e perseguita con riferimento alla tutela dell’ambiente e nell’interesse delle future generazioni e non come spesso si intende alle esigenze dell’economia del profitto immediato.
Sul fronte della riserva di legge per la tutela degli animali, anch’essa costituisce un principio molto forte che deve condizionare la legislazione nazionale e regionale. Purtroppo sono in corso e continueranno tentativi di eludere e negare l’indirizzo costituzionale, quindi occorre con urgenza lavorare per una legge quadro che sia coerente con l’intento di tutela che la Costituzione oggi prevede.
*già Presidente Gruppo Misto del Senato